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giovedì 10 aprile 2014

Nuova comunicazione del Ministero sui certificati penali

Il Ministero ha diramato una nuova nota interpretativa precisando che l'obbligo di richiesta del certificato è posto a carico del datore di lavoro al momento dell'assunzione e pertanto la validità del certificato va riferita a quel momento: "non si ravvisano argomenti ne testuali ne sistematici per ritenere che il datore di lavoro abbia l'obbligo di reiterare la richiesta di certificato ogni sei mesi, ovvero alla scadenza di validità del certificato".

Il Ministero precisa anche che la norma non prevede ipotesi di retroattività e pertanto la stessa non può applicarsi ai rapporti conclusi in epoca anteriore all'entrata in vigore della norma.

lunedì 7 aprile 2014

Delucidazioni in merito al decreto legislativo n. 39/2014 (Certificato Penale)

Sono state emesse due circolari esplicative dall’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia (scaricabili in allegato a questa news sul sito asiroma.org), in merito alla concreta attuazione del decreto legislativo n. 39/2014 e, in particolare, all’obbligo di presentazione del certificato penale da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, a seguito dei chiarimenti in proposito forniti dall’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, si rappresenta quanto segue:

con la prima nota si chiarisce che l’obbligo di presentazione del certificato penale trova applicazione solo ed esclusivamente con riferimento ai rapporti di lavoro definiti, in relazione ai quali, cioè, il soggetto che si avvale dell’opera di terzi assume a tutti gli effetti la qualità di “datore di lavoro”.
In questo caso, l’obbligo sussiste a partire dal 7 aprile 2014 per i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Ciò premesso, non rientrano nell’obbligo della certificazione del casellario giudiziale tutti i soggetti che prestano la propria opera presso le società e associazioni sportive dilettantistiche (istruttori e tecnici compresi) con i quali non si sia configurato un rapporto di lavoro autonomo o subordinato.