È già da un po’ di tempo – due anni per la precisione – che sentiamo parlare del nuovo Registro CONI e delle importanti novità introdotte.
PREMESSE – IL CONI ORGANISMO CERTIFICATORE
Dopo un 2018 con funzionalità limitate, a partire dal primo gennaio del
2019 il Registro Coni ha definitivamente cambiato volto riformando la
sua precedente conformazione e i propri requisiti per il mantenimento
dell’iscrizione e conseguentemente del riconoscimento sportivo.
Prima di iniziare a parlare del Registro occorre fare due premesse. La
prima è la conferma che il Coni è l’unico organismo certificatore
dell’effettiva attività sportiva dilettantistica svolta, dove per
attività sportiva dilettantistica il riferimento è l’elenco delle
discipline sportive definite con la delibera del CONI numero 1569 del
maggio 2017. La seconda premessa riguarda invece l’iscrizione al
Registro CONI: lo strumento adottato dal CONI per riconoscere
definitivamente ai fini sportivi una associazione o società è il
Registro, ovvero l’iscrizione dell’ente all’interno dello stesso.
Fissati questi punti è adesso più chiaro che dalla variazione delle
regole di funzionamento di iscrizione al Registro e di mantenimento
della stessa potrebbero derivare pesanti conseguente per le Associazioni
o Società sportive dilettantistiche.
IL NUOVO REGISTRO CONI – SEZIONE PUBBLICA E RISERVATA
Cerchiamo quindi di tratteggiare assieme le caratteristiche di questo nuovo Registro 2.0.
Il registro si compone di due Sezioni, una Pubblica e una Riservata. La
Sezione Pubblica, come dice il nome stesso, è liberamente accessibile da
chiunque si connetta al sito del CONI. Già da questa pagina sono
visibili una serie di informazioni dell’ente affiliato fino ad oggi
inedite. Ma non è finita qui, con le proprie credenziali qualsiasi
sportiva dilettantistica potrà accedere alla propria sezione Riservata.
Da questa sezione si ha accesso ad una panoramica informativa completa
dell’Associazione o Società sportiva dilettantistica. Navigando tra le
varie schede è facile notare la grande mole e qualità dei dati presenti
come le affiliazioni, i tesserati in corso di validità e tanti altri.
Tra le differenti sezioni ce ne è una inedita, quella relativa alle
Attività.
È quella che maggiormente ha destato apprensioni, soprattutto con
riferimento al mantra collegato “almeno un evento l’anno” che da gennaio
ha iniziato ad impazzare nel settore.
Prima di passare a commentare questa novità voglio però darti una
notizia che potrebbe non piacerti: sia l’Agenzia Entrate sia l’INPS
possono liberamente accedere a tale sezione. L’Agenzia delle Entrate su
tale possibilità ha pure chiaramente ammesso – con la celebre circolare
18/e del 2018– che sulla base delle attività risultanti dal Registro
individuerà i soggetti sui quali effettuare il controllo. Certamente
essere controllati può non far piacere, tuttavia, nel tentativo di
vedere il bicchiere mezzo pieno, questo può essere un utile strumento
per distinguersi e dimostrare la concretezza della tua attività
sportiva.
IL NUOVO REGISTRO CONI – EVENTI SPORTIVI
Tornando agli eventi, se ne prevedono tre tipologie che, anche se in
mancanza di specifici chiarimenti, cerchiamo di commentare uno ad uno:
Attività Sportiva: costituisce l’attività principe di ciascuna sportiva
dilettantistica, difficile immaginare un ente che non svolga questo tipo
di attività;
Attività Didattica: è l’attività mirata alla diffusione dello sport,
potrebbe essere quindi identificata come un’attività propedeutica o di
introduzione allo stesso;
Attività Formativa: è un’attività che si distingue dalle altre non
trattandosi di una vera e propria attività fisica in quanto sembra
spostarsi più sul lato teorico e conoscitivo delle varie discipline.
Una volta descritte queste attività rimane da chiarire chi può
organizzarle. Sicuramente l’ente sportivo di riferimento ovvero
l’organismo affiliante oppure, come enunciato all’interno del
Regolamento al Registro, Associazioni o Società espressamente
autorizzati dall’Organismo Sportivo di Affiliazione.
Arrivato a questo punto emerge chiaramente che sostanzialmente sono due
le grandi novità. La prima, l’ingente flusso di dati liberamente a
disposizione dei controllori. La seconda, il nuovo ulteriore obbligo
imposto dal regolamento di svolgere una comprovata attività sportiva,
dove il riferimento è l’elenco CONI.
IL NUOVO REGISTRO CONI
EVENTI SPORTIVI: PERCHE’ ORGANIZZARLI
Ti starai adesso domandando se sia effettivamente necessario svolgere
una attività sportiva che venga documentata all’interno del Registro. La
risposta non può che essere positiva, vediamo insieme per punti il
perché:
la delibera n. 1574 del Consiglio Nazionale del CONI che ha introdotto
il Registro 2.0 consente il libero accesso ai controllori;
la Circolare 18e dell’Agenzia ammette chiaramente che se non vengono
mappate sul Registro le attività aumentano le probabilità di essere
selezionati ai fini di un controllo;
tra i requisiti per l’iscrizione, ovvero per il mantenimento della
stessa, vi è lo svolgimento di una comprovata attività sportiva e
didattica;
tra le specifiche tecniche, più precisamente tra le procedure
automatiche di sospensione dal Registro vi è il caso di mancata
partecipazione ad eventi sportivi.
Cosa fare, soprattutto in questa prima fase, per adempiere a quanto richiesto?
Ciascuna Associazione/Società affiliata dovrà trasmettere al proprio
Comitato l’evento eventualmente organizzato e i tesserati in corso di
validità partecipanti allo stesso; questa dovrà diventare una prassi
consolidata al pari di quella del tesseramento.
RIAPERTURA DEI TERMINI
Ed ecco in conclusione una buona notizia! A seguito dell’ultima
Circolare di ASI Nazionale, fino al giorno 30 settembre 2019 il CONI, al
fine di venire incontro alle Asd e Ssd ad oggi riconosciute, ha
riaperto i termini per la comunicazione degli Eventi Sportivi e
Formativi svoltisi dal primo gennaio 2019 ad oggi. Un’occasione pertanto
da non perdere quella di andare ad iscrivere nel registro le attività
fino ad oggi effettuate e non tracciate.