mercoledì 7 agosto 2019

Lo sport cambia pelle

Approvato il disegno di legge. Ora, un tavolo di confronto.
Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge "Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione", collegato alla manovra di finanza pubblica, di cui il presidente ASI Claudio Barbaro è stato relatore.
Il presidente ASI Claudio Barbaro è stato il relatore del disegno di legge con cui il Governo ha proposto un'ampia delega volta a ridisegnare il settore e a proseguire il riordino del sistema secondo alcune linee guida tra cui: una revisione del ruolo del CONI, ricondotto prevalentemente alla funzione di Comitato olimpico, una ridefinizione del ruolo delle istituzioni scolastiche nella diffusione della cultura sportiva; una modifica degli aspetti giuslavoristi di area, oltre ad altri aspetti.
Il Governo, durante i lavori parlamentari, ha accolto un ordine del giorno presentato dal presidente ASI Barbaro con cui il primo si impegna ad armonizzare i principi della carta olimpica nel processo legislativo che darà sostanza ai principi espressi nel disegno di legge delega ed ad aprire un tavolo di confronto con tuttI i protagonisti del mondo sportivo.
La relazione del Senatore Barbaro
Riportiamo l’intervento del presidente Claudio Barbaro nella qualità di relatore del disegno di legge di riforma del sistema sportivo.

“Siamo stati abituati per anni a vivere un ordinamento sportivo interpretato e gestito dal CONI, portando avanti soprattutto logiche di carattere competitivo, ma ciò non ha favorito, all'interno del nostro Paese, la formazione di una cultura sportiva che, invece, avrebbe aiutato lo sviluppo dello sport a 360 gradi, soprattutto sotto le accezioni sanitarie e formative che il nuovo Governo ha inteso inserire all'interno della riforma e successivamente all'interno del provvedimento che ne va a dettagliare alcuni aspetti.
(...)
Nell'andare a ridisegnare gli assetti, il Governo ha voluto riappropriarsi di alcune capacità di indirizzo del mondo dello sport che erroneamente, nel corso degli anni, erano state attribuite al CONI.
Da questo punto di vista, il dibattito è stato incentrato quasi esclusivamente sul ruolo del CONI. Legittimamente, anch'io ho espresso alcune perplessità in merito, però questo ha prodotto un risultato, a mio avviso, ingeneroso nei confronti delle conseguenze scaturite dalla riforma. In primo luogo, mi riferisco al finanziamento dello sport italiano che è stato ancorato al 32 per cento del gettito fiscale prodotto dallo sport e che già da quest'anno ha prodotto 60 milioni in più. Già questo mi sembra un risultato ragguardevole, che ha migliorato il funzionamento della macchina sportiva italiana, che fino ad oggi era costituito invece da un finanziamento fisso da parte dello Stato di 420 milioni, che rappresentano la cifra al di sotto della quale non si deve andare perché, in ogni caso, il 32 per cento può essere soltanto in eccesso e non in difetto.
(,,,)
Il dibattito ha ingenerosamente nascosto altre peculiarità del provvedimento che stiamo esaminando e che riguardano una serie di novità introdotte all'interno di questo provvedimento legislativo e che passano per alcune importanti innovazioni, che impegnano anche i nostri istituti scolastici grazie all'istituzione dei centri sportivi scolastici. Soprattutto ha introdotto novità importanti per quanto riguarda gli aspetti giuslavoristi del lavoro sportivo.
(...)
Sarebbe disonesto intellettualmente se non tornassi a parlare nel mio ruolo di relatore e della lettera che oggi è stata recapitata dal Comitato olimpico internazionale al CONI. Da questo punto di vista, mi sento profondamente in linea con gli intendimenti del Governo perché, anche all'interno di un mio ordine del giorno, è stato accolto l'impegno da parte del Governo di armonizzare qualsiasi processo legislativo ai principi della Carta olimpica e, in particolare, all'articolo 27.
Mi sia infine consentito di esprimere un'ulteriore riflessione sul ruolo di relatore che ho svolto; forse un ruolo di stimolo nei confronti della mia maggioranza, ma sempre all'interno di un contesto civile, di un contraddittorio e della capacità di confronto che ho esercitato sia in Commissione, sia all'interno del mio Gruppo. Da questo punto di vista ritengo doveroso da parte mia ringraziare sia il Governo che i presidenti Pittoni e Romeo, i quali non solo non si sono mai ingeriti nelle dinamiche che hanno caratterizzato questo percorso, ma mi hanno rinnovato continuamente la fiducia rispetto al lavoro che stavo portando avanti.
(...)
Vado a concludere, ma spendo ancora poche parole perché ci tengo e credo sia doveroso rispettare il ruolo esercitato dall'opposizione in questo contesto. Al di là delle liturgie classiche che ispirano i comportamenti sia in Aula che in Commissione, siamo andati ben oltre il dettato dispositivo; siamo andati ben oltre le vicende relative all'accoglimento degli ordini del giorno o, se vogliamo, al respingimento di tutti gli emendamenti presentati. La capacità propositiva, sia di maggioranza che di opposizione, è stata encomiabile ed io sono sicuro che gli emendamenti e gli ordini del giorno, soprattutto quelli approvati, non rimarranno lettera morta all'interno del lavoro di stesura delle deleghe. Su questo auspicio voglio concludere il mio intervento ringraziando veramente tutti per il contributo dato”.
La riforma di legge sullo sport: punti qualificanti
Il Capo I reca disposizioni in materia di ordinamento sportivo e conferisce delega al Governo per il riordino del Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e della disciplina di settore.
Tra i principi e criteri direttivi della delega all'articolo 1 vi sono: la definizione degli ambiti di attività del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, in coerenza sia con le novità introdotte dall'ultima legge di bilancio sia con il ruolo proprio del CONI quale organo di governo dell'attività olimpica; la conferma dell'attribuzione al CONI, in coerenza con quanto disposto dalla Carta olimpica, della missione di incoraggiare e divulgare i principi e i valori dell'olimpismo, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale; la previsione di limitazioni e vincoli - inclusa la possibilità di disporne il divieto - per le scommesse sulle partite di calcio delle società che giocano nei campionati della Lega nazionale dilettanti; la previsione che il CONI eserciti poteri di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite, al fine di garantire il loro svolgimento in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato olimpico internazionale e del CONI medesimo.
L'articolo 2 introduce misure relative ai centri sportivi scolastici con l'obiettivo di organizzare e sviluppare la pratica dell'attività sportiva nelle istituzioni scolastiche.
L'articolo 3 reca disciplina relativa alla cessione, al trasferimento o all'attribuzione del titolo sportivo, definito quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale.
L'articolo 4 introduce l'obbligo, per gli atti costitutivi delle società sportive professionistiche, di prevedere la costituzione di un organo consultivo deputato a tutelare gli interessi dei tifosi tramite l'espressione di pareri obbligatori, ma non vincolanti, sulle questioni di loro interesse.
Il Capo II interviene in materia di professioni sportive.
L'articolo 5 conferisce delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro sportivo. Tra i principi e criteri direttivi della delega: il riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e sviluppo sociale; il riconoscimento dei principi di specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo (come definito a livello nazionale ed europeo) e delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità; l'individuazione della figura del lavoratore sportivo.
L'articolo 6 conferisce delega al Governo per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza di atleti e di società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.
Il Capo III reca disposizioni di semplificazione e sicurezza in materia di sport.
L'articolo 7 conferisce delega al Governo per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, nonché della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti, inclusi quelli scolastici.
L'articolo 8 conferisce delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a carico delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e delle loro affiliate riconosciuti dal CONI.
L'articolo 9 conferisce delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati.
Il Capo IV, costituito dal solo articolo 10, reca le disposizioni finali.
[Luisa Santiloni]