sabato 4 aprile 2020

Bonus di 600 euro per i collaboratori sportivi. Emanato il decreto attuativo

Ancora dubbi sulle decisioni prese.
Da domani, ore 14 - secondo le indicazioni del Ministro Spadafora -  sul sito di Sport e Salute sarà visibile un numero di telefono al quale mandare un SMS con il proprio codice fiscale. Si riceverà, sempre per messaggio, un numero di prenotazione e l’indicazione del giorno e della fascia oraria in cui sarà possibile compilare la domanda sulla piattaforma.
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, ha emanato il decreto attuativo dove sono definite le modalità di presentazione delle domande a Sport e Salute per ricevere l’indennità di 600 euro una tantum prevista dal Decreto Legge “Cura Italia” per il mese di marzo 2020 a favore dei collaboratori sportivi (art. 96, decreto-legge 17 marzo 2020, n.18).
Da quanto emesso, emergono già i primi interrogativi. Quando sarà pronta la piattaforma? Domanda lecita perché si fa riferimento alla giornata di domani per l'invio dell'sms ma non c'è traccia di altra indicazione sul parto della stessa. Secondo: l'indirizzo di priorità ai percettori che hanno registrato un massimo di diecimila euro - di redditi inerenti al decreto - esclude una parte consistente se non maggioritaria della platea dei soggetti a cui dovrebbe essere finalizzato il Decreto stesso. In più, anche i tempi di assegnazione - 30 giorni dalla ricezione di una domanda i cui tempi di presentazione sono indefiniti  - lasciano forti dubbi. L'assegnazione del bonus non può non considerarsi prioritario per le persone che devono riceverlo e per le loro famiglie. Ogni ritardo è colpevole. Per non parlare di uno slalom tra i documenti richiesti in pieno stile burocratico nostrano. Grave in un periodo emergenziale.  


Nel dettaglio, chi può accedere a queste misure e quali sono le modalità operative?
Lo indica Sport e Salute: possono godere del bonus i lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che possiedano i seguenti requisiti:
  •         non devono rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 27 del Decreto Legge “Cura Italia”; (soggetti che non abbiano altri redditi da lavoro)
  •         non devono aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020;
  •         non devono aver percepito, nel mese di marzo 2020, il Reddito di Cittadinanza;
  •         non possono cumulare l’indennità con le altre prestazioni e indennità di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del Decreto Legge “Cura Italia”.
Il rapporto di collaborazione per cui si presenterà la domanda:
  •         deve essere con Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate nonché con Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche; si sottolinea che le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche devono essere regolarmente iscritte, alla data di entrata in vigore del Decreto Legge “Cura Italia”, nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI e che gli Organismi Sportivi devono essere riconosciuti, ai fini sportivi, dal CONI;
  •         doveva esistere già alla data del 23 febbraio 2020 ed essere in corso alla data del 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Legge “Cura Italia”);
  •         non deve rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 27 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (liberi professionisti titolari di Partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335). 

La domanda dovrà essere compilata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica che sarà attiva dalle ore 14:00 di martedì 7 aprile sul sito di Sport e Salute.
La procedura prevede tre fasi:
  •         La prenotazione: è necessario inviare un SMS con il proprio Codice Fiscale al numero che sarà disponibile da martedì 7 aprile su www.sportesalute.eu, (leggi qui l’informativa relativa alla privacy). Dopo aver inviato l’SMS, si riceverà un codice di prenotazione e l’indicazione del giorno e della fascia oraria in cui sarà possibile compilare la domanda sulla piattaforma.
  •         L’accreditamento: per accreditarsi è necessario disporre di un proprio indirizzo mail, del proprio Codice Fiscale e del codice di prenotazione ricevuto a seguito dell’invio dell’SMS.
  •         La compilazione e l’invio della domanda: subito dopo l’accreditamento, sarà possibile accedere alla piattaforma, compilare la domanda, allegare i documenti e procedere con l’invio.

Cosa fare e quali documenti preparare.
  •         Caricare sul computer, tablet o telefono il pdf dei documenti da allegare (documento identità, contratto di collaborazione o lettera di incarico o prova dell’avvenuto pagamento della mensilità febbraio 2020).
  •         Avere a disposizione i dati essenziali, tra cui: Codice Fiscale, recapiti di posta elettronica e telefonici, residenza e IBAN per l’accredito della somma.
  •         Disporre dei dati relativi alla collaborazione sportiva, tra cui: nominativo delle parti contraenti, decorrenza, durata, compenso e tipologia della prestazione.
  •         Conoscere l’ammontare complessivo dei compensi sportivi ricevuti nel periodo d’imposta 2019.
  •         Accertarti che il rapporto di collaborazione per cui si presenta la domanda di indennità rientri, ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministeriale, nell’ambito di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che sia presso Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, oppure presso Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche.
  •         Verificare che sussistano tutti gli altri requisiti di legge richiesti (esempio: non avere diritto a percepire altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020, non essere pensionato, non essere co.co.co iscritto alla gestione separata INPS, non essere percettore del Reddito di Cittadinanza, etc.).
  •         Disporre del codice fiscale o della Partita Iva della Associazione/Società/Organismo Sportivo per cui si presta la collaborazione.
  •         Verificare, se si collabora con un’Associazione o una Società Sportiva Dilettantistica, che sia iscritta al Registro del CONI.
  •         Verificare, se si collabora con una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata o un Ente di Promozione Sportiva, che sia riconosciuto dal CONI.
    L’indennità sarà erogata direttamente da Sport e Salute sul conto corrente indicato dal richiedente in fase di presentazione della domanda. Le indennità saranno erogate sino a concorrenza del fondo di 50 milioni di euro riconosciuti alla Società per l’erogazione delle indennità.